Ridotto dal 01/07/2020 a 2.000 € il limite per i pagamenti in contanti

L’art. 18, DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, ha previsto la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 3.000 a € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021. Dall’1.1.2022 il limite è ulteriormente ridotto a € 1.000.

UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE A seguito della modifica in esame dall’1.7.2020 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un’unica soluzione in contante d’importo pari o superiore a € 2.000. Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche. La limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale e/o accordi contrattuali.

TRACCIABILITÀ DEI TRASFERIMENTI PARI/SUPERIORI A € 2.000 I trasferimenti di importo pari / superiore a € 2.000, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Si rammenta che il MEF ha chiarito che la limitazione all’utilizzo del contante: – è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una specifica soglia, “canalizzando” tali flussi presso i predetti intermediari abilitati; – prescinde dalla natura lecita/illecita del trasferimento, non rilevando il motivo che ha determinato il trasferimento dei valori, trattandosi infatti di un illecito “oggettivo”; E’ possibile prelevare/versare in contante dal proprio c/c, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi.

REGIME SANZIONATORIO Per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite sono previste le seguenti sanzioni (*): – da un minimo di € 2.000 a € 50.000; – da un minimo di € 10.000 a € 150.000 per importi superiori a € 250.000.  (*) La sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti.

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