Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno

Il disposto della L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle imprese, e pertanto:
– società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
– società di persone (Snc, Sas);
– ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile adottato).

Sono esclusi i liberi professionisti.

Sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i contributi e gli aiuti erogati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:
– Stato;
– Enti locali:
– Istituzioni universitarie;
– Istituti autonomi case popolari;
– Camere di Commercio; – Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
– Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale;
– Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
– Agenzie fiscali;
– Società a controllo pubblico.

Devono essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato se di importo complessivo superiore a 10.000 euro; Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all’obbligo pubblicitario.

Sono invece esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, quali le agevolazioni fiscali e i contributi che vengono erogati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni (ad esempio il credito di ricerca e sviluppo).

Si ricorda, da ultimo, che la norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro” e la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Solamente qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Nel caso in cui, nell’anno 2019, vi trovaste in una delle casistiche sopra evidenziate non esitate a contattare lo studio per eventuali chiarimenti.

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