Scaduto il 12/06/2017 il termine per eseguire il nuovo adempimento previsto dall’articolo 21-bis del Dl 78/2010 (comunicazioni Iva), originariamente fissato per il 31 maggio e poi spostato al 12 giugno, solo per il primo trimestre. Dalla comunicazione del secondo trimestre le scadenze tornano “a regime” sono: 18 settembre (il 16 è sabato) per il secondo trimestre; 30 novembre per il terzo trimestre; 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. Tali importi sono ridotti alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.